Descrizione
La L.P. 3 ottobre 2007, n. 16 "Risparmio energetico e inquinamento luminoso" all'art. 3 "Competenze dei comuni", comma 1, stabilisce che ai comuni compete: a) l'adozione del piano comunale di intervento per la riduzione dell'inquinamento luminoso; b) l'adeguamento del regolamento edilizio, con particolare riguardo alle modalità di installazione degli impianti luminosi; c) la promozione di campagne di sensibilizzazione sull'inquinamento luminoso; d) il censimento dei siti e delle sorgenti di rilevante inquinamento luminoso, anche su segnalazione degli osservatori astronomici iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 4, comma 2, lettera c); e) la predisposizione dell'elenco delle fonti di illuminazione che possono derogare ai criteri tecnici fissati dalla Provincia secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, lettera f); f) la vigilanza, tramite controlli periodici, sul rispetto delle misure stabilite per gli impianti di illuminazione esterna da questa legge e dal regolamento edilizio.
Il successivo comma 2, stabilisce che i comuni provvedono all'adozione del piano comunale di intervento per la riduzione dell'inquinamento luminoso entro due anni dalla data di approvazione del piano provinciale previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera b).