Disciplina raccolta funghi anno 2025

Rende noto ammontare somme, modalità di denuncia e versamento
Data:

21/03/2025

© Natasha Arefyeva - Unsplash

Descrizione

LA SINDACA

-          Visto il titolo secondo del Regolamento della Provincia Autonoma di Trento dd. 26.10.2009 n. 23/25/Leg, attuativo della L.P. 23.05.2007 n° 11;

-          Vista la delibera della Giunta provinciale della Provincia Autonoma di Trento n. 3287 del 30.12.2009;

-          Vista la delibera della Giunta comunale n.28 del 18.03.2025,

 RENDE NOTO

-          l’ammontare delle somme da corrispondere al Comune dai soggetti non esenti dall’obbligo di denuncia per la raccolta dei funghi sul territorio comunale:

PERIODO DI RACCOLTA TARIFFA/€
1 GIORNO € 15,00
3 GIORNI € 20,00
1 SETTIMANA € 30,00
2 SETTIMANE € 40,00
1 MESE € 60,00

 -         l’ammontare delle somme da corrispondere al Comune dai soggetti aventi diritto all’agevolazione del 10 % rispetto agli importi di cui sopra, di cui all’art. 16 del Regolamento della Provincia Autonoma di Trento dd.26.10.2009 n.23/25 Leg. (allegato al presente avviso):

PERIODO DI RACCOLTA TARIFFA/€
1 GIORNO € 13,50
3 GIORNI € 18,00
1 SETTIMANA € 27,00
2 SETTIMANE € 36,00
1 MESE € 54,00

Modalità di denuncia raccolta funghi – versamento somme: 

- Procedura PagoPA collegandosi al portale Mypay (portale dei pagamenti della Provincia Autonoma di Trento); per accedere al portale digitare il link: https://mypay.provincia.tn.it/apps/cittadino/spontaneo

La denuncia di raccolta funghi è personale e non è trasferibile, deve essere conservata per l’intero periodo di raccolta ed esibita, ove richiesta da parte del personale incaricato della sorveglianza, unitamente ad un valido documento di riconoscimento e ad eventuale autocertificazione a comprova del diritto ad eventuali esenzioni.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 26 ottobre 2009, n. 23-25/Leg

 Regolamento di attuazione del titolo IV, capo II (Tutela della flora, fauna, funghi e tartufi) della legge provinciale 23 maggio 2007 n. 11 (Legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura) 

(b.u. 22 dicembre 2009, n. 52, suppl. n. 2) 

ART.16 – AGEVOLAZIONI 

“1. Ai sensi dell’articolo 28, comma 5, lettera d), della legge provinciale godono di agevolazioni sull’importo del pagamento relativo alla raccolta dei funghi:

a)    le persone che soggiornano a scopi turistici in un comune della provincia, per almeno tre giorni consecutivi (due pernottamenti);

b)    le persone che sono state anagraficamente residenti per almeno cinque anni o hanno un genitore anagraficamente residente in un comune della provincia;

c)     le persone che sono titolari di un diritto di proprietà o altro diritto reale su immobili adibiti ad uso abitativo ubicati in un comune della provincia; in tal caso l’agevolazione è limitata al territorio comunale ove è ubicato l’immobile.”

 

A cura di

Ufficio segreteria

L'Ufficio svolge anzitutto ogni attività che riguarda il funzionamento generale dell'apparato amministrativo del Comune

Ulteriori informazioni

Data di scadenza

31/03/2026

Ultimo aggiornamento

Ultimo aggiornamento: 21/03/2025 11:28

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