Descrizione
LA SINDACA
- Visto il titolo secondo del Regolamento della Provincia Autonoma di Trento dd. 26.10.2009 n. 23/25/Leg, attuativo della L.P. 23.05.2007 n° 11;
- Vista la delibera della Giunta provinciale della Provincia Autonoma di Trento n. 3287 del 30.12.2009;
- Vista la delibera della Giunta comunale n.28 del 18.03.2025,
RENDE NOTO
- l’ammontare delle somme da corrispondere al Comune dai soggetti non esenti dall’obbligo di denuncia per la raccolta dei funghi sul territorio comunale:
PERIODO DI RACCOLTA | TARIFFA/€ |
1 GIORNO | € 15,00 |
3 GIORNI | € 20,00 |
1 SETTIMANA | € 30,00 |
2 SETTIMANE | € 40,00 |
1 MESE | € 60,00 |
- l’ammontare delle somme da corrispondere al Comune dai soggetti aventi diritto all’agevolazione del 10 % rispetto agli importi di cui sopra, di cui all’art. 16 del Regolamento della Provincia Autonoma di Trento dd.26.10.2009 n.23/25 Leg. (allegato al presente avviso):
PERIODO DI RACCOLTA | TARIFFA/€ |
1 GIORNO | € 13,50 |
3 GIORNI | € 18,00 |
1 SETTIMANA | € 27,00 |
2 SETTIMANE | € 36,00 |
1 MESE | € 54,00 |
Modalità di denuncia raccolta funghi – versamento somme:
- Procedura PagoPA collegandosi al portale Mypay (portale dei pagamenti della Provincia Autonoma di Trento); per accedere al portale digitare il link: https://mypay.provincia.tn.it/apps/cittadino/spontaneo
La denuncia di raccolta funghi è personale e non è trasferibile, deve essere conservata per l’intero periodo di raccolta ed esibita, ove richiesta da parte del personale incaricato della sorveglianza, unitamente ad un valido documento di riconoscimento e ad eventuale autocertificazione a comprova del diritto ad eventuali esenzioni.
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 26 ottobre 2009, n. 23-25/Leg
Regolamento di attuazione del titolo IV, capo II (Tutela della flora, fauna, funghi e tartufi) della legge provinciale 23 maggio 2007 n. 11 (Legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura)
(b.u. 22 dicembre 2009, n. 52, suppl. n. 2)
ART.16 – AGEVOLAZIONI
“1. Ai sensi dell’articolo 28, comma 5, lettera d), della legge provinciale godono di agevolazioni sull’importo del pagamento relativo alla raccolta dei funghi:
a) le persone che soggiornano a scopi turistici in un comune della provincia, per almeno tre giorni consecutivi (due pernottamenti);
b) le persone che sono state anagraficamente residenti per almeno cinque anni o hanno un genitore anagraficamente residente in un comune della provincia;
c) le persone che sono titolari di un diritto di proprietà o altro diritto reale su immobili adibiti ad uso abitativo ubicati in un comune della provincia; in tal caso l’agevolazione è limitata al territorio comunale ove è ubicato l’immobile.”